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Fine isolamento Covid, nuove disposizioni in Abruzzo

Covid 19, nuove disposizioni della Regione Abruzzo per i certificati di fine isolamento, per risolvere il problema dei ritardi nei certificati rilasciati dalle Asl. 

Covid 19, nuove disposizioni della Regione Abruzzo per i certificati di fine isolamento, per risolvere il problema dei ritardi nei certificati rilasciati dalle Asl.

Un’ordinanza del Presidente Marsilio che va a risolvere un problema segnalato più volte in questi giorni dai cittadini abruzzesi: il ritardo con cui le Asl rilasciano i certificati di fine isolamento Covid, a causa dell’aumento esponenziale del numero dei nuovi casi positivi che si registra dalla fine dello scorso anno.

“D’ora in avanti – spiega l’assessore alla Salute, Nicoletta Verìnell’attesa dell’arrivo della certificazione da parte dei Siesp delle Asl, il cittadino asintomatico potrà esibire (ad esempio per il rientro a scuola, al lavoro, in caso di mancata riattivazione del green pass o di controllo da parte delle forze dell’ordine) i referti del tampone positivo da cui si evince la data di inizio dell’isolamento e del test negativo effettuato alla fine del periodo previsto dalle norme nazionali, che varia a seconda dello stato vaccinale di ciascuno”.

La circolare ministeriale del 30 dicembre scorso prevede un intervallo di isolamento di 7 giorni per gli asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi e di 10 giorni negli altri casi.

La facoltà prevista nella nuova ordinanza potrà essere esercitata se, nelle 24 ore successive alla data di fine isolamento, il cittadino non riceve la certificazione Asl.

Ordinanza fine isolamento e n nuove disposizioni tracciamento casi Covid

Fine isolamento e gestione tracciamenti, le nuove disposizioni della Regione Abruzzo

In merito alla rilevazione del SARS-CoV-2, in ossequio alle nuove modalità di individuazione dei “casi positivi” previste dal D. L. n. 229 del 30/12/2021, nonché dalla Circolare della DGPRE del Ministero della Salute di cui al Prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE, (di seguito “Circolare”) si dispone che le attività di tracciamento in capo ai DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali dovranno svolgersi prioritariamente nelle modalità sotto dettagliate.

  •  La presa in carico dei casi positivi avverrà secondo il criterio cronologico della data di diagnosi attraverso un tampone risultato positivo e “tracciato” nel sistema informatico di cui ad Applicativo regionale ATTRA/ATTRA2.
  •   I DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali sono tenuti ad incrementare in misura sostanziale la capacità di tracciamento quotidiana, al fine del rilascio delle attestazioni di termine di isolamento sanitario da COVID-19, anche istituendo “Unità Speciali di Pediatria Distrettuale”

Per quanto attiene l’attività di gestione dei provvedimenti di isolamento, i SI/ESP dei DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali, attraverso il sistema informativo dedicato, devono aderire alle indicazioni operative sotto dettagliate.

  • Aprire il provvedimento di inizio isolamento in modo automatico per i cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per COVID-19 laddove siano stati compilati correttamente tutti i campi relativi alle informazioni sullo stato di salute ed annessi recapiti di riferimento.
  • Per tutti coloro al cui carico non risultino compilati i campi relativi a stato di salute e recapiti di riferimento, nella scheda del provvedimento di “inizio isolamento”, come stato della sorveglianza, deve essere indicata la dicitura “perso al follow-up” nella gestione dell’arretrato; ferma restando la riserva che, qualora siano successivamente contattati dal SI/ESP competente, debba essere correttamente perfezionata la compilazione della scheda.
  • Chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio dell’attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19” per i soggetti asintomatici dopo 7 o 10 giorni dalla data di diagnosi a seconda dello stato di vaccinazione ed in seguito alla negatività del referto di un test diagnostico eseguito nei tempi declinati dalla già citata “Circolare”.
  •  Nelle more della trasmissione da parte dei SI/ESP dei DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle ASL regionali dell’attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19”, trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, purché eseguito nei tempi corretti in relazione a condizioni cliniche e stato vaccinale del soggetto, così come declinati nella “Circolare” sopra citata, le Autorità locali di Sanità Pubblica e gli Organismi di controllo delle Forze dell’Ordine dovranno considerare l’esibizione da parte del Cittadino del referto positivo del tampone iniziale e del referto negativo del tampone finale come sostituto della suddetta attestazione di “termine isolamento sanitario da COVID-19”.
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