Ambiente

Il fotovoltaico sul lago di Campotosto non si farà, il VIA boccia il progetto

L'AQUILA - L'impianto fotovoltaico galleggiante sul lago di Camposto non s'ha da fare, anche il Comitato VIA dice no.

L’AQUILA – L’impianto fotovoltaico galleggiante sul lago di Camposto non s’ha da fare, anche il Comitato VIA dice no.

“Giudizio non favorevole alla valutazione d’incidenza ambientale e non favorevole alla valutazione di impatto ambientale“, così il Comitato VIA ha cassato il progetto di Enel Produzione Spa, relativamente all’impianto fotovoltaico galleggiante sul lago di Campotosto.

La riunione del VIA si è svolta nella giornata di ieri e stamattina è stato pubblicato l’esito; intanto il Comitato VIA ha preso atto del parere negativo dell’Ente Parco e ha rilevato che l’intervento rientra “nelle tipologie di attività vietate all’interno di SIC, ZSC o ZPS, come previsto al p.to 17 della DGR 279/17, che recita: ‘Divieto di realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, inclusi le praterie e i prati permanenti, fatti salvi gli impianti già autorizzati o per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all’attività di aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna il cui dimensionamento è rapportato esclusivamente alle esigenze di autoconsumo’”.

Nello stesso giudizio si rileva che: “l’intervento è in contrasto con le Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, approvato con DCR Abruzzo n. 96/2 del 01/08/2017, DCR Lazio n. 7 del 07/08/2019, DALR Marche n. 105 del 06/12/2019 e pubblicato in GU n. 124 del 22 ottobre 2020, ed in particolare non rientra tra gli usi consentiti dall’art. 9, che al comma 5 recita: “5. Opere e manufatti. Ai sensi dell’art. 12, co.2, let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle aree di protezione sono ammessi, ferma restando l’osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d’uso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente. In particolare sono ammessi, alle medesime condizioni, gli interventi dei tipi suddetti, anche oggetto di piani di dettaglio, rientranti nelle misure di incentivazione di cui all’art. 7, co. 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii. Sono altresì ammessi e promossi, anche tramite la formazione di piani di dettaglio, gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, in particolare quelli indicati nella Tav. 27 della Relazione di Piano o successivamente identificati dall’Ente Parco, ferma restando l’osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d’uso”.

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