Attualita'

Partono i lavori per il Metanodotto Snam, anzi no: due questioni irrisolte

Annunciato l'avvio dei lavori per il Metanodotto SNAM, ma a maggio si discute il ricorso al Tar che potrebbe annullare l'AIA. Da verificare anche le prescrizioni sulla VIA.

Annunciato l’avvio dei lavori per il Metanodotto SNAM, ma a maggio si discute il ricorso al Tar che potrebbe annullare l’AIA. Da verificare anche le prescrizioni sulla VIA.

I lavori per il metanodotto Snam Sulmona Foligno inizieranno il 1 marzo prossimo a Casa Pente. Lo ha comunicato la ditta esecutrice al Comune, ma la faccenda sembra molto più complessa di quello che appare dalla semplice comunicazione di inizio lavori. Da una parte, infatti, è stata fissata al 24 maggio prossimo l’udienza al TAR Lazio per il ricorso promosso da WWF e associazione Salviamo l’orso, che – tramite l’avvocato Francesco Paolo Febbo – puntano all’annullamento del decreto del Ministero della Transizione ecologica avente ad oggetto il rilascio dell’AIA per l’esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona, del parere favorevole al rilascio dell’AIA della Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente e i relativi atti inerenti il percorso autorizzativo del progetto. Qualora il TAR accogliesse il ricorso, spiega lo stesso avvocato a IlCapoluogo.it, è evidente che l’iter retrocederebbe, in quanto mancherebbe l’Autorizzazione Integrata Ambientale, decisivo titolo autorizzativo.
Ma i comitati No Hub del Gas pongono l’accento anche su un’altra questione: “I lavori di costruzione della centrale di compressione sono subordinati all’adempimento di tutte le prescrizioni specificate nel Decreto V.I.A. del 7/03/2011. Non può prescindere da tale obbligo, così come lo stesso Decreto sancisce in modo inequivocabile che esse dovranno essere adempiute “in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell’inizia dei lavori. Una delle prescrizioni più importanti, per quanto concerne la centrale di compressione, è quella relativa ai sondaggi archeologici. Le attività che a partire dal primo marzo la Snam potrà svolgere nel sito di Case Pente, riguardano esclusivamente i sondaggi archeologici e la bonifica bellica. Pertanto, qualunque altra attività che fosse configurabile come ‘inizio lavori’ sarebbe una palese violazione di quanto sancito dal decreto V.I.A.”.
Insomma, più che inizio lavori di realizzazione, si tratterebbe più che altro di sondaggi preliminari, che comunque l’azienda porterebbe avanti con la spada di Damocle del ricorso al TAR in discussione a maggio.
Intanto sabato 18 febbraio alle ore 16, presso l’aula consiliare del Comune di Sulmona si terrà una pubblica assemblea per fare il punto sulla situazione relativa alla centrale e al metanodotto Snam e per programmare ulteriori iniziative di contrasto alla realizzazione delle due opere. L’assemblea è organizzata congiuntamente dal Comune di Sulmona, dai Comitati cittadini per l’ambiente e dal Coordinamento No Hub del Gas.

Il ricorso al TAR Lazio.

Il ricorso punta all’annullamento del decreto del Ministero della Transizione ecologica avente ad oggetto il rilascio dell’AIA per l’esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona, del parere favorevole al rilascio dell’AIA della Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente e i relativi atti inerenti il percorso autorizzativo del progetto. Nel ricorso si ricorda come le associazioni proponenti abbiano ritenuto “doveroso promuovere la presente impugnativa, al fine di impedire (o tentare di farlo), per quanto possibile, la realizzazione di un’opera di notevole impatto ambientale a ridosso del monte Marrone e quindi del Parco Nazionale della Majella. Le associazioni ambientaliste, pertanto, nella direttiva di opporsi a detta scellerata realizzazione, di salvaguardare l’ambiente e tutta la zona a ridosso, formulano l’odierno gravame al fine di portare il proprio contributo nell’evitare ulteriori stravolgimenti di un’area già fortemente compromessa a livello ambientale, e di evitare danni per la collettività che, nell’eventualità si verificassero, procurerebbero pregiudizi catastrofici ed incalcolabili, facilmente immaginabili”.
Nel dettaglio, si contesta l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero. Tutto inizia nel 2005, quando la Snam presenta il progetto del metanodotto ai fini dell’avvio della procedura VIA (Valutazione di impatto ambientale). Da lì il lungo iter, per cui si arriva al 2014, con la Regione Abruzzo che “negava l’intesa per la centrale di compressione” e poi anche per il metanodotto, un dissenso superato con la trasmissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deliberava la conclusione del procedimento autorizzativo, così nel 2018 il MISE ha approvato il progetto. Da qui la conferenza dei servizi e poi l’invio della documentazione al ministero per ottenere l’AIA, puntualmente rilasciata dal ministero, nonostante le osservazioni contrarie di enti pubblici e privati. Alla fine dell’iter, come si ricorda nel ricorso “sulla base dei pareri così acquisiti, considerato il favorevole esito della conferenza di servizi, il Ministero della Transizione Ecologica con il decreto odiernamente impugnato emetteva l’autorizzazione all’esercizio della centrale di compressione gas di Sulmona”. Per i ricorrenti, però “l’operato delle amministrazioni intimate, formalizzato con gli atti ed i provvedimenti oggetto di odierna impugnativa, è – come si avrà modo di dimostrare agevolmente – da ritenersi totalmente illegittimo”.

I motivi del ricorso contro il metanodotto Snam: Il decreto impugnato enuncia espressamente tra le proprie premesse il presupposto dell’aver ottenuto una V.I.A. favorevole con decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con quello dei Beni Culturali, in data 07.03.2011, ma “la disciplina vigente all’epoca dell’emanazione di tale decreto era la seguente ex art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006: ‘i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata’”. D’altra parte “il decreto del 2011 non reca alcuna deroga al periodo fissato per legge”. Per cui, “è, pertanto, del tutto evidente che la pronuncia relativa alla V.I.A. sia divenuta inefficace sin dal 2016, vale a dire ben 5 anni prima dell’A.I.A. qui impugnata”.
D’altra parte, “dall’epoca in cui è stata svolta la procedura di V.I.A., il quadro di riferimento è completamente mutato. Bastino solo due fattori cruciali in relazione agli interessi di cui le associazioni ricorrenti sono esponenziali. Diversi individui di orso marsicano, sottospecie a gravissimo rischio di estinzione, oggetto di politiche pubbliche promosse dallo stesso Ministero per la Transizione Ecologica (in primis attraverso un Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano) da qualche anno frequentano costantemente le aree in cui dovrebbe sorgere la centrale. […] Il secondo fattore è dato dalla svolta epocale impressa dal Green New Deal dell’Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Parlamento italiano in materia di “transizione energetica. Questa prevede il progressivo abbandono delle fonti fossili, compreso il gas, da avviare immediatamente”.
Sottolineati, inoltre, altri profili di nullità, a partire dal fatto che “la Commissione A.I.A. ha escluso tout court, in modo tranciante, dalla fase istruttoria della conferenza di servizi il corposo apporto fornito dal Comune di Sulmona, ritenendo da una parte che “la maggior parte delle osservazioni” fossero relative alla V.I.A., dall’altra non spendendo alcuna considerazione sul resto, ovvero tutto quanto non sarebbe stato riconducibile in termini di osservazione alla V.I.A.”. Inoltre, “in relazione al quadro normativo che si va a delineare, l’amministrazione procedente è totalmente inadempiente rispetto agli obblighi che avrebbe dovuto invece assolvere, posto che la questione del rischio sismico è stata affrontata con fare sbrigativo e con mero rimando agli studi effettuati dalla ditta proponente”. Altro elemento di contestazione è relativo “alla circostanza che non sono state tenute in debita considerazione le osservazioni del pubblico e non sono state fornite dall’Amministrazione competente le relative contro-deduzioni” e altre “violazioni per difetto d’istruttoria”. Senza contare che “nel procedimento in trattazione emergono eclatanti elementi di contraddizione, di sottovalutazione, e di sviamento dell’analisi delle questioni concernenti le emissioni in atmosfera (sia quelle cosiddette fuggitive, sia quelle convogliate)”.

Ma c’è anche un’altra questione da non sottovalutare: “Il Piano della Qualità dell’Aria esclude la realizzabilità di nuovi impianti al di fuori delle aree industriali. Nella nota della Regione Abruzzo, prot. n. 99965 del 01.12.2020, si sostiene infatti che la compatibilità dell’impianto richiederebbe la localizzazione in area con definizione assimilabile di area industriale infrastrutturata, a fronte di una classificazione dell’area di insediamento come ‘zona agricola normale’, in cui sono ammessi solo insediamenti finalizzati alla produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici”.
Tutte queste questioni – e molte altre citate nel ricorso – andranno all’attenzione del TAR Lazio il 24 maggio prossimo.

metanodotto snam sulmona
leggi anche
consiglio comunale movida
Attualita'
Consiglio comunale L’Aquila, approvato odg aiuti per terremoto Turchia e Siria
metanodotto snam
Il progetto
Metanodotto Snam Sulmona, via libera dal Tar Lazio: respinto il ricorso
sit in Sulmona Snam
Ambiente
Metanodotto Snam, la battaglia continua: “Sentenza TAR illogica, manifestazione a Piombino”
pasquetta no snam
Attualita'
Metanodotto Snam, sit in di protesta a Sulmona
metanodotto snam
Cronaca
Metanodotto Snam a Sulmona, il Comune presenta il ricorso