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Medici non vaccinati, TAR conferma sospensione

L'AQUILA - Il TAR ha respinto la richiesta cautelare di due medici non vaccinati: restano sospesi fino al giudizio di merito.

L’AQUILA – Il TAR ha respinto la richiesta cautelare di due medici non vaccinati: restano sospesi fino al giudizio di merito.

Il TAR Abruzzo ha respinto due ricorsi avanzati da altrettanti medici non vaccinati contro il rispettivo Ordine professionale, che li aveva sospesi in quanto non avevano ottemperato all’obbligo vaccinale. I due medici avevano chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia di una serie di documenti relativi alla vicenda.

Nel decreto presidenziale di rigetto del ricorso, firmato dal dottor Umberto Realfonso, il TAR fa riferimento al Consiglio di Stato che sancisce che “l’obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2 per il personale sanitario, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4, d.l. n. 44 del 2021 è assolutamente legittimo“; inoltre, il TAR ha rilevato che “l’evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all’avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, dimostra che la profilassi vaccinale è efficace nell’evitate non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio”.

Inoltre “la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo — e anzitutto — di questo personale sui luoghi di lavoro (e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista), ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà. […] Quanto poi ai profili propri del danno, nel bilanciamento tra i valori dell’autodeterminazione individuale e della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la C.d. esitazione o esenzione vaccinale

È stato quindi ritenuto “che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione interinale degli atti impugnati”. Il 12 gennaio l’udienza collegiale per la trattazione di merito.