La controversia

Rocca di Cambio, anche il Consiglio di Stato boccia la delibera su Campo Felice

Il Consiglio di Stato boccia il Comune di Rocca di Cambio. Al centro della vicenda la delibera sui canoni concessi dal Comune per alcuni servizi degli impianti di Campo Felice. Cosa succederà adesso?

Il Consiglio di Stato boccia il Comune di Rocca di Cambio. Al centro della vicenda il sistema di innevamento artificiale degli impianti di Campo Felice, a partire da una delibera comunale di dieci anni fa. Cosa succederà adesso?

Respinto dal Consiglio di Stato l’appello relativo all’annullamento della delibera comunale, con la quale veniva stabilito il canone, a metro quadro, per alcuni locali commerciali e di servizio, costruiti dalla società che gestisce gli impianti di risalita di Campo Felice, situati su terreno di uso civico.

La nuova sentenza sul contenzioso, che vede l’amministrazione comunale di Rocca di Cambio contro un gruppo di consiglieri di opposizione, ha ad oggetto una delibera di consiglio comunale datata 2010, che vede la stazione di Campo Felice direttamente interessata.

La sentenza in questione va letta congiuntamente a quella emanata dal Commissariato degli Usi Civici, che ha recentemente dichiarato “la nullità e l’inefficacia assoluta di tutti gli atti dispositivi pubblici e privati che riguardano quei terreni”.

Alla luce di queste due sentenze, allo stato attuale, gli impianti di innevamento artificiale della stazione scioviaria di Campo Felice sembrerebbero privi di valido titolo.

Questo è quanto riportato alla redazione del Capoluogo dai legali che hanno curato gli interessi dei consiglieri.

Rocca di Cambio – Impianti di Campo Felice: la storia

La questione nasce nel 2010, quando alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Rocca di Cambio, tramite gli avvocati Fabio e Sandro Pasquali, hanno impugnato dinanzi al Tar una delibera del Consiglio comunale, con la quale veniva abbattuto il canone di concessione per la società che gestisce gli impianti di Campo Felice, portandolo – per alcuni locali – da circa circa 6,55 euro a metro quadrato a 0,16 euro a metro quadrato.

Il canone individuato – avevano sostenuto i consiglieri d’opposizione, “non risponderebbe all’effettivo valore dei beni e non corrisponderebbe ad alcuna stima effettiva“. Ma soprattutto, a costituire elemento di impugnazione, da parte della minoranza consiliare, anche il fatto che la delibera comunale approvata, sarebbe stata votata, tra gli altri, “da soggetti che non avrebbero dovuto prender parte alla decisione, perché interessati alla questione e, dunque, obbligati ad astenersi“.

Già il Tar, nel 2011, accolse il ricorso dei consiglieri d’opposizione, in base a quanto stabilisce la norma del Testo Unico degli Enti Locali, prendendo in considerazione la sola incompatibilità di alcuni soggetti a votare la delibera, ma non la questione relativa al canone. Quest’ultima fu rinviata a nuova determinazione da parte dell’amministrazione comunale, da effettuarsi in assenza dei soggetti ritenuti incompatibili.

Il Tar, inoltre, aveva anche annullato il permesso di costruire, rilasciato nel 2009 dallo stesso ente comunale, per l’impianto di innevamento artificiale a Campo Felice.

Da qui l’appello, sia della società che gestisce gli impianti di Campo Felice, sia del Comune di Rocca di Cambio. La sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata pochi giorni fa, ha rigettato entrambi gli appelli e ha confermato la sentenza del Tar, annullando.

Rocca di Cambio, Impianti di innevamento artificiale Campo Felice, ricorrenti: il secondo ricorso

C’è stato, però, un altro ricorso, presentato parallelamente a quello inoltrato al Tar. Quello che alcuni consiglieri d’opposizione hanno presentato, sempre assistiti dagli avvocati Fabio e Sandro Pasquali, al Commissariato Usi Civici, giudice speciale che ha giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto i terreni di uso civico. In questo caso, i ricorrenti hanno richiesto che, accertata la natura demaniale civica del terreno su cui insiste il fabbricato costruito, “venissero dichiarati nulli tutti gli atti di disposizione relativi allo stesso terreno ed incompatibili con la natura demaniale civica“.

Il Commissario, accogliendo anche questo ricorso, ha accertato la natura demaniale civica del terreno su cui insiste l’impianto di innevamento artificiale, dichiarando la nullità e l’inefficacia assoluta di tutti gli atti pubblici e privati relativi al terreno, compresi quindi i contratti di concessione ed i permessi di costruire.

A differenza della sentenza del Consiglio di Stato, questa seconda controversia deve però ancora essere definita, in quanto la società che gestisce gli impianti di Campo Felice ha proposto appello, e quindi si è in attesa della sentenza definitiva.