Pescara, si rivota a marzo
Pescara, torneranno a votare a marzo 23 sezioni cittadine. Il decreto del Prefetto.
Il prefetto firma il decreto, a Pescara elezioni parziali 8 e 9 marzo. Il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo voto in 23 delle 170 sezioni.
Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilendo la data delle elezioni parziali nel capoluogo adriatico dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto un nuovo voto in 23 delle 170 sezioni cittadine. Si voterà l’8 e il 9 marzo, con eventuale turno di ballottaggio il 22 e il 23 marzo. Se il voto dell’8 e il 9 marzo riguarderà solo le 23 sezioni (una delle quali ospedaliera), l’eventuale ballottaggio riguarderà tutta la città. Le sezioni in questione sono le seguenti: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169.
“Dubbi sulla genuinità ed affidabilità del risultato elettorale (senza che ciò dia evidenza di una regia dolosa)”, presenza di “errori non emendabili”, presenza “di una scheda in più nell’urna” che “costituisce vizio grave e sostanziale”. Sono alcuni dei passaggi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, che ha parzialmente confermato il pronunciamento del Tar sulle elezioni di Pescara del 2024, disponendo nuove elezioni amministrative in 23 delle 170 sezioni.
I giudici di Palazzo Spada, rispetto ai ricorsi presentati contro la sentenza di primo grado, riformano quel pronunciamento nella parte in cui ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali per le sezioni 2, 90, 140 e 145. Ne consegue che le nuove elezioni riguarderanno le sezioni 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato spiega anche perché non si deve procedere all’annullamento totale del voto. “Il Collegio – si legge – ha ritenuto di ritenere mere irregolarità gli errori di verbalizzazione, nella misura in cui non ridondino in una compressione della libera espressione del voto, e cioè in tutti i casi è stato possibile, tramite la verificazione, ricostruire la tracciabilità delle schede e l’attendibilità del risultato. E dunque sono state annullate le operazioni elettorali” solo nelle sezioni per le quali “non è stato possibile desumere la volontà del corpo elettorale”. Ciò ha comportato una “valutazione caso per caso, sezione per sezione, come del resto bene posto in evidenza dalla sentenza appellata, che il Collegio ha ritenuto di condividere, anche in ragione della particolarità della vicenda in esame, ‘caratterizzata proprio dal notevolissimo, complessivo, disordine nella verbalizzazione, chiaramente confermato dalla verificazione”.
Verifiche che hanno permesso di accertare “i soli casi in cui questo disordine ha raggiunto livelli tali da concretizzarsi in un vero e proprio vizio sostanziale”.
A proposito della cosiddetta prova di resistenza, cioè il numero di 584 voti in più rispetto a 30.952 che hanno consentito al sindaco di vincere al primo turno, “non può affermarsi, con un sufficiente grado di certezza, che l’annullamento degli atti, nei limiti della illegittimità accertata, sarebbe inidoneo ad una modifica sostanziale del risultato”.



