Logo
Scuola Guardia di Finanza L’Aquila, allieva cacciata vince ricorso al Tar

Allieva Maresciallo esclusa al terzo anno dalla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell’Aquila intenta e vince il ricorso al Tar. Riammessa.

Era stata cacciata dalla Scuola allievi della Guardia di Finanza dell’Aquila, dopo aver superato brillantemente i primi due anni e aver ottenuto la qualifica di maresciallo, per un giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso, con contestuale proscioglimento dalla ferma volontaria contratta nel Corpo con decorrenza immediata. La giovane ha fatto ricorso, pienamente accolto dal Tar ed è stata riammessa.

È di questi giorni la notizia della sentenza del Tar che ha accolto le motivazioni della giovane, allievo maresciallo presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell’Aquila, difesa nel giudizio dall’avvocato Sebastiano Russo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) si è così pronunciato, accogliendo nei termini di cui in motivazione, il ricorso “e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, i provvedimenti impugnati, compensa le spese di giudizio”, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Il collegio era composto da Germana Panzironi, Presidente, Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore, Maria Colagrande, Consigliere.

Presunta violenza sessuale alla Scuola della Guardia di Finanza, pc e telefonini sotto la lente degli investigatori

Il provvedimento della scuola risale ad aprile 2024, la sentenza è di fine maggio scorso. La giovane aveva cominciato a sostenere il corso dopo aver vinto il concorso nel 2021. Al termine del primo anno l’allieva ha conseguito una valutazione di idoneità, sia con riferimento alla media degli studi, sia con riferimento al punto caratteristico. Al termine del secondo anno, in ragione del rendimento conseguito negli studi, ha conseguito la promozione al grado di Maresciallo. A gennaio 2024 la Commissione per l’Attribuzione del Punto Caratteristico, riunitasi all’esito della conclusione del secondo anno di studi, formulava giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso nei confronti dell’allieva attribuendole un punteggio di 9,060/20. Tra le motivazioni era stato anche dichiarato che l’allieva avesse riportato un numero di assenze seuperiori alla media. Come si legge nella sentenza peò, “il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 all’art. 45, stabilisce quali sono le cause per il rinvio d’autorità dal corso, per gli allievi Marescialli, e tra questi non figura una media di assenze superiore agli altri allievi in termini di numero. Al contrario, come è giusto che sia in base a parametri oggettivi rispettosi della certezza del diritto, l’art. 45, tra gli altri, prevede un numero di assenze specifico: ‘siano stati per qualsiasi motivo assenti, per singolo anno di corso, più di novanta giorni”, tetto non superato dalla giovane.

La sentenza ha inoltre sottolineato che l’allieva durante il corso avesse fruito di due permessi ottenuti entrambi per merito disponibili prima della valutazione finale negativa, “il che non appare coerente con una valutazione finale talmente negativa da comportare il rinvio dal corso”, chiarisce la sentenza.

Scuola Ispettori Guardia di Finanza, il giuramento di 1330 allievi Marescialli

Si legge ancora nella sentenza, “Appare, necessario considerare che per l’Amministrazione la ricorrente era meritevole di accedere al terzo anno di corso di formazione professionale, giudicandola persino idonea e meritevole di conseguire il grado di ‘Maresciallo’ al termine del secondo anno di corso (avvenuto a dicembre 2023) il cui conseguimento avviene a seguito di una valutazione che deve tenere conto anche delle qualità morali, professionali e di attitudine militare che possono certamente essere oggetto di un ripensamento successivo, ma in quel caso è necessaria una motivazione rafforzata che superi le precedenti valutazioni senza cadere in contraddizione con le stesse”.

Inoltre, il Tar, ha compensato le spese di giudizio.