Sisma 6 aprile

Crollo Casa dello Studente, in estate le sentenze d’appello per i risarcimenti

La sentenza sul crollo della Casa dello Studente esclude del concorso di responsabilità delle vittime. In estate la sentenza d'appello per i sopravvissuti.

Fa ancora scalpore la sentenza choc di due mesi fa a firma del giudice Monica Croci, soprattutto dopo il pronunciamento del collega Baldovino de Sensi che tratta diversamente la questione del concorso di colpa e ribalta il pronunciamento su via Campo di Fossa. Viene infatti riconosciuto il risarcimento per la famiglia di una studentessa morta nel crollo della casa dello studente la notte del 6 aprile 2009.  La sentenza civile, a firma del giudice De Sensi, seppur di un filone diverso rispetto a quello di via Campo di Fossa, non si allinea a quella “choc”, che ha indignato un Paese intero, attribuendo alle vittime un concorso di colpa. “Prendo atto di questa sentenza, anche se appartengono a due filoni diversi. Aspettiamo adesso le sentenze d’appello per le cause di riconoscimento ai sopravvissuti del disturbo post traumatico da stress”, sottolinea l’avvocato Wania Della Vigna, nota per il suo impegno in due processi simbolo del terremoto del 6 aprile 2009: la Casa dello Studente e la Commissione Grandi Rischi.

“La sentenza – chiarisce l’avvocato Della Vigna ai microfoni del Capoluogo –  si inserisce in un filone di processi civili afferenti il crollo della Casa dello studente, dove morirono giovani studenti ed altri riportarono lesioni e per questi ultimi fu riconosciuta la sindrome post traumatica da stress. Attendiamo adesso il pronunciamento della Corte d’Appello sia per le altre vittime che per i sopravvissuti al crollo. Sentenze che usciranno non prima della primavera estate 2023″. 

l'espresso casa dello studente

La vicenda civile trae origine dal processo penale per il crollo della Casa dello Studente, dagli atti della Procura della Repubblica de L’Aquila, dalle indagini del compianto procuratore dott Rossini e del Dott. Fabio Picuti, “che ravvisarono nel crollo dell’edificio, in occasione della scossa delle 3,32, responsabilità umane come evidenziato dalle consulenze del team di tecnici della Procura(tra cui ing. Antonello Salvatori e architetto Margherita Aledda) confermata nel corso del processo dalla perizia della prof.ssa Gabriella Mulas”. 
“Questi processi civili – da me intrapresi anni fa come avvocato dei parenti delle vittime ed anche come difensore di studenti sopravvissuti – sono stati volti ad accertare – in sede civile, le responsabilità di enti quali la regione Abruzzo proprietaria del bene e dell’Adsu ente gestore, entrambi gli enti anche responsabili per l’operato di dipendenti o di tecnici”, (condannati in via definitivi dalla Cassazione Penale per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni personali, disastro colposo e crollo di edificio n.d.r.)
La prima sentenza in ordine di tempo del Tribunale civile di L’Aquila risale al ferragosto dell’anno 2018 per i familiari di Michelone, ragazzo israeliano, studente di medicina; “da allora si sono succedute tante altre sentenze civili di condanna con il riconoscimento della responsabilità civile – con relativo obbligo al risarcimento dei danni – in via solidale della Regione Abruzzo, Adsu e dei tecnici e dipendenti”. Si leggeva nelle sentenze: “sussiste la responsabilità dei due enti ai sensi dell’art.2053, c.c.: la Regione in quanto proprietaria dell’edificio e l’ADSU in quanto usuaria dello stesso con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria”. “Come noto – continua l’avvocato – l’art.2053, c.c. pone in capo al proprietario la responsabilità per i danni derivanti dalla rovina di un edificio. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la legge attribuisce all’ADSU anche l’obbligo di manutenzione straordinaria, sottraendolo al proprietario; in altri termini, la legge ha nel caso in questione bipartito quei poteri che sono alla base della responsabilità ex art.2053, c.c. Si tratta di un’ipotesi, di presunzione di responsabilità e quindi di responsabilità oggettiva; risulta positivamente accertato che l’immobile collassò per proprio per vizi originari di costruzione e per la difettosa manutenzione dello stesso, eseguita in dispregio delle cautele che avrebbero dovuto governare l’operazione. Altra responsabilità in capo all’ADSU è che risponde per l’operato del proprio dipendente e collaudatore ex art.28 Cost”. 
Ci sono state anche sentenze di condanna, di risarcimento danni a beneficio dei ragazzi sopravvissuti ai quali è stata riconosciuta la sindrome post traumatica da stress come nesso causale con la traumatica esperienza vissuta, obiettivamente idonea, come riconosciuto anche in sede di c.t.u., a produrre le menomazioni psichiche. Tutte queste sentenze per il crollo della casa dello studente e che quindi non riguardano via Campo di Fossa, sono approdate pin Corte di Appello – su istanza delle parti soccombenti – e si attende il deposito delle stesse nell’estate del 2023″. 

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