La controversia

Assegnazione Pascoli, il Tar dà ragione all’Asbuc: respinto il ricorso dei due allevatori

Si chiude con la sentenza del TAR, che dà ragione all'ASBUC di Forcella, la querelle per l'esclusione dall'assegnazione dei pascoli demaniali di due allevatori.

Si chiude con la sentenza del TAR, che dà ragione all’ASBUC di Forcella, la querelle per l’esclusione dall’assegnazione dei pascoli demaniali di due allevatori.

Una storia complicata, quella dell’assegnazione dei pascoli e, in particolare, dell’esclusione da parte dell’ASBUC di due allevatori che avevano fatto richiesta di terreni nel territorio di Forcella, nel comune dell’Aquila. Controversia che si è accesa nei mesi successivi a quelli in cui anche l’Abruzzo è rimasto al centro delle vicende ormai note come “Mafia dei Pascoli” e, inoltre, dopo un anno circa dall’approvazione da parte della Regione della nuova Legge sui Pascoli.

Pascoli, Imprudente “Approvata norma etica: prima gli abruzzesi”

La parola fine alla vicenda ora è arrivata, con la sentenza del TAR de L’Aquila pubblicata il 1 dicembre scorso, in merito al ricorso presentato da due allevatori contro l’Amministrazione separata dei Beni di Uso Civico della frazione di Forcella, presieduta dalla Dott.ssa Maria Serena Pacione. I ricorrenti erano difesi dagli avvocati Sandro e Fabio Pasquali, l’ASBUC di Forcella dall’avvocato Mario Lepidi.

Pascoli, l’esclusione e la vicenda giudiziaria

Lo scorso mese di giugno, sempre il Tribunale amministrativo regionale, con un’ordinanza collegiale, aveva respinto la richiesta avanzata dagli allevatori di sospendere le assegnazioni, autorizzando la concessione in base a quanto aveva stabilito la graduatoria ASBUC.

In seguito, il 3 novembre, la causa era stata trattenuta in decisione e la questione è rimasta pendente fino al primo dicembre, quando il nuovo pronunciamento del Tar ha dato definitivamente ragione all’Amministrazione separata dei Beni di Uso civico.

Con la sentenza di merito viene dichiarata legittima l’esclusione dall’assegnazione, alla luce della mancanza dei requisiti di ordine morale e professionale previsti dall’art. 80 del Codice Appalti, il tutto compensando le spese di giudizio attesa la vigenza, fino al 2 dicembre scorso, della legge regionale sui pascoli. La stessa norma che, proprio poco dopo il pronunciamento del TAR, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 228/2021.

Legge sui pascoli illegittima, la sentenza della Corte Costituzionale

Infatti, il giorno dopo la pubblicazione la sentenza del TAR de L’Aquila, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative»”.

 

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