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David Mancini al Tribunale per i minorenni, via libera del TAR

Il TAR respinge il ricorso contro la nomina del dottor David Mancini al Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

L’AQUILA – Il TAR respinge il ricorso contro la nomina del dottor David Mancini al Tribunale per i minorenni.

Nessuna illegittimità nel decreto con il quale il 21 dicembre scorso, dopo il recepimento della delibera del Csm del precedente 3 dicembre, il dott. David Mancini è stato nominato Procuratore presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal giudice Filomena Albano.

La ricorrente nel suo ricorso ha sottolineato come il Plenum del CSM, nell’esaminare la pratica a circa 10 mesi dalla proposta, aveva rilevato nel verbale che “in prima commissione sono state acquisite alcune interlocuzioni del dr. Mancini con il dr. Palamara, interlocuzioni che, se non sono sufficienti a formulare un giudizio di inidoneità, rappresentano comunque un elemento valoriale nel giudizio complessivo del candidato e non aiutano a condividere la proposta in suo favore”, tanto che – è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza sulla base del ricorso proposto – il Cons. Di Matteo aveva rappresentato l’opportunità di riportare la pratica in commissione per rivalutare “il profilo dell’indipendenza e della garanzia di imparzialità del dr. Mancini”. Nonostante questo, il Csm approvò la nomina, e fu proposto il ricorso amministrativo adesso deciso con sentenza.

Il Tar, premettendo che nella delibera impugnata “il CSM ha tratteggiato il profilo professionale del magistrato nominato ripercorrendo, come previsto dal Testo unico sulla dirigenza, da un lato il merito, ovvero la complessiva esperienza professionale dello stesso, dall’altro le attitudini, alla luce degli indicatori generali e specifici indicati dalla normativa citata, evidenziando gli aspetti ritenuti più rilevanti nella comparazione per la copertura del posto”, ha ritenuto che “quanto alla omessa valutazione delle interlocuzioni via chat tra il controinteressato e il dott. Palamara, che inficerebbero i prerequisiti dell’indipendenza e dell’autonomia del nominato, si rileva che nel ricorso non sono stati in alcun modo indicati i passi delle conversazioni in questione, di tal che la censura si palesa del tutto generica, non essendo stata dedotta, né dimostrata, la carenza di indipendenza del controinteressato“.

Infondato è stato poi ritenuto anche il motivo di ricorso ad oggetto il giudizio comparativo e la preferenza accordata. “La ricorrente ha dedotto, in merito, che la funzione requirente minorile non sarebbe assimilabile a quella della procura ordinaria, con conseguente impossibilità di assimilare le due attività, mentre la sua esperienza, sia giudiziaria sia extragiudiziaria, avrebbe dovuto avere prevalenza in considerazione del fatto che aveva sempre avuto ad oggetto il settore specifico della famiglia e dei minori”; tuttavia, per il Tar il Csm “ha dato conto delle ragioni per cui il controinteressato è stato ritenuto più idoneo, per attitudini e merito, all’incarico, sulla base di una motivazione che non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità”.