Giustizia

Riforma giustizia e prescrizione, necessari tempi certi per i processi penali

Il contributo sulla riforma della giustizia, firmata dal ministro Cartabia, di Felice Belluomo, avvocato, Presidente della Camera Penale di Napoli Nord.

Un altro contributo di Felice Belluomo*, avvocato, Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, sulla riforma della giustizia, firmata Cartabia.

Riforma Cartabia, prima urge una riforma culturale

Si parla tanto di Giustizia e di Riformare la Giustizia, lo chiede l’Europa e lo chiedono i cittadini.

Entriamo nel merito della c.d Riforma Cartabia: nuovamente si riparla di prescrizione, del potenziamento di riti alternativi, di pene alternative al carcere, quale il Suo giudizio ?

E’ una riforma costituzionalmente orientata e non poteva essere diversamente vista l’autorevolezza del Ministro già Presidente della Corte Costituzionale.

Credo anzi, che in cuor suo il Ministro avesse voluto segnare anche in maniera più decisa il cambio di registro rispetto al passato ma poi logiche di confronto politico abbiano attenuato la necessità di cambiamento rispetto ad un Governo che, di fatto, è sostenuto da quasi tutto l’arco parlamentare ad eccezione di Fratelli d’Italia.

riforma giustizia belluomo

La logica che sembra ispirare la riforma è quella di avere un processo entro tempi ragionevoli nell’interesse di ogni cittadino e qualunque sia il suo ruolo di parte nel processo , valorizzando la presunzione di innocenza ultimamente sovvertita da una presunzione di colpevolezza e rilanciando un modello rieducativo e risocializzante della pena troppe volte confusa e frapposta, negli ultimi anni, ad una univoca visione carcerocentrica con finalità punitiva.

Un primo inizio per ribadire l’impronta di un modello processuale accusatorio ma che potrà e dovrà migliorare in qualche pecca ancora presente se scendiamo nella analisi specifica.

PRESCRIZIONE E PROCESSO PENALE

La prescrizione è istituto presente in quasi tutti i Paesi civili. Essa risponde ad una duplice esigenza, da una parte di evitare che lo Stato dia una risposta di Giustizia a distanza anche siderale di anni rispetto ai fatti finendo per essere una Non Giustizia per tutti e dall’altra è di stimolo per lo Stato stesso di adoperarsi affinchè tale risposta avvenga in tempi ragionevoli e certi.

Con la riforma Cartabia viene confermato il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia in caso di condanna che in caso di assoluzione ma si stabilisce una durata massima di 2 anni per i processi di Appello ed di 1 anno per quello di Cassazione con l’ulteriore possibilità di proroga di 1 anno in appello e di 6 mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati più gravi essendo sempre esclusi i reati imprescrittibili cioè quelli puniti con la pena dell’ergastolo.

Come è stato osservato anche da autorevole dottrina, più che di prescrizione sostanziale viene istituita una prescrizione processuale, una sorta cioè di improcedibilità dell’azione penale.

Plaudo alla necessità di ribadire la scansione dei tempi certi di un processo penale che invece la prescrizione “RBonafede” aveva proiettato in una dimensione infinita e senza tempo.

Qualche perplessità potrebbe sorgere per la commistione degli istituti, io personalmente sarei stato per un ritorno tout court ad una prescrizione sostanziale come causa estintiva del reato .

INDAGINI PRELIMINARI, DURATA E CRITERI DI PRIORITA’

Finalmente si affronta il tema della obbligatorietà della azione penale previsto dall’art.102 della Costituzione. Dico finalmente perché per troppi anni è stato lo scudo, il feticcio per fronteggiare ogni ipotesi non dico di cambiamento ma di confronto da parte di una certa Magistratura sia sul tema della separazione delle carriere sia sulle inefficienze del sistema Giustizia dimenticando che è stata anche, per troppo tempo, una delle norme più violate o disapplicate.

Sono favorevole, pertanto, affinchè vi siano dei criteri generali di priorità che vengano indicati con legge dal Parlamento più che essere rimessi ai singoli uffici di procura e soprattutto che l’iscrizione nel registro degli indagati non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile ed amministrativo, quasi a voler ribadire il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Si pensi ad un imprenditore iscritto nel registro degli indagati e tenuto in balia per anni con mille ripercussioni sul piano personale e dei rapporti lavorativi : in quest’ottica positiva mi pare la discovery degli atti alla scadenza del termine massimo delle indagini, a garanzia sia dell’indagato che della persona offesa .

UDIENZA PRELIMINARE, POTENZIAMENTO RITI ALTERNATIVI

La logica della riforma è evidentemente quella di diminuire il numero dei processi ed i tempi di quelli che si celebreranno con un potenziamento di alcuni istituti quale quello della particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.p) e della messa alla prova (art.168 bis c.p.p ) con reati puniti fino ad una pena di anni 6, con il potenziamento dei riti alternativi aumentandone la portata negoziale sia per il patteggiamento (nel caso del c.d patteggiamento allargato superiore ai 2 anni l’accordo potrà estendersi anche alla durata delle pene accessorie ed alla confisca facoltativa) sia per il rito abbreviato (con una riduzione di 1/6 ulteriore in caso di mancata proposizione della impugnazione dell’imputato).

Si aumentano le ipotesi di reato a citazione diretta, residuando l’udienza preliminare ai soli reati di particolare gravità . Metodologicamente quest’ultima scelta legislativa prende atto del fallimento della udienza preliminare nata sulla esperienza dei sistemi di common law della preliminary heading ma non mi convince in alcun modo la locuzione della “ragionevole previsione di condanna” in caso di rinvio a giudizio all’udienza preliminare che sembra anticipare la regola di prudenza e di giudizio dell’interprete.

NUOVI MODELLI SANZIONATORI

Il Governo si impegna a razionalizzare l’esecuzione delle pene pecuniarie, a riformare organicamente la Legge delle c.d pene detentive brevi ( L.689/81) prevedendo l’applicazione di pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione già nella fase di cognizione e non rimesse alla sola competenza in fase esecutiva del Tribunale di Sorveglianza. Un processo penale improntato ad una giustizia riparativa nel rispetto della direttiva europea (2012/29 UE) con l’elaborazione di programmi risarcitori su base volontaria e con il consenso informato della persona offesa. Un modello sanzionatorio teso a valorizzare cioè il dettato costituzionale dell’art.27  Cost. in cui si deve sempre tendere alla rieducazione del condannato anche attraverso percorsi risocializzanti con le vittime del reato.

*Felice Belluomo, Avvocato Penalista, Patrocinante in Cassazione, 45 anni, sposato 2 figli. Laureatosi a Napoli con il massimo dei voti e Lode a 21 anni e 3 mesi con una tesi in Diritto Costituzionale, Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani all’ Istituto di Studi Avanzati  – Stoà ( Ercolano/Napoli), abilitato alla professione a 23 anni, è impegnato da anni in processi di rilievo su tutto il Territorio nazionale.
Dice scherzosamente di se: “la colpa è dei miei genitori che per mandarmi a scuola subito, mi fecero fare “la primina” per cui mi sono diplomato quando non avevo compiuto ancora 18 anni ed a 26 anni ho preso il primo ‘ergastolo’, ricordando di essere stato tra i più giovani a patrocinare nel famoso processo al Clan dei Casalesi ‘Spartacus1’ e tra i più giovani cassazionisti d’Italia. Già segretario della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, poi Tesoriere e Segretario della Camera Penale di Napoli Nord è dall’anno 2018 Presidente della Camera Penale di Napoli Nord e componente dell’Osservatorio Nazionale Statuti dell’Unione Camere Penali Italiane. Scrive per diverse riviste giuridiche e partecipa a decine di convegni e congressi in Italia sui temi di giustizia penale e processo penale.

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