Emergenza coronavirus

Nuovo Dpcm, coprifuoco localizzato: decidono i sindaci

Le misure anti Covid 19 contenute nel nuovo Dpcm in vigore dal 19 ottobre al 13 novembre.

Il nuovo Dpcm in vigore dal 19 ottobre all’13 novembre: dalle zone rosse “localizzate” affidate ai sindaci alle chiusure. I dettagli.

Chiusure temporanee, una sorta di ‘coprifuoco‘ deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibili turni pomeridiani per le classi. È un decreto anti-movida quello scritto a più mani dal Governo, seduto per quasi tre giorni al tavolo delle trattative assieme a Regioni e Enti locali. Ma “la strategia non è e non può essere la stessa della primavera”, assicura il premier Giuseppe Conte, che avverte: “Il governo c’è ma ciascuno deve fare la sua parte“. Ed è solo l’inizio di un piano più ampio. Il Presidente è consapevole “che ci sono ancora diverse criticità: facciamo 160 mila tamponi al giorno, ma certo non possiamo tollerare le file di ore”. Le norme entrano in vigore oggi, 19 ottobre e saranno valide fino al 13 novembre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l’ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: questa disposizione varrà da mercoledì 21 ottobre.

Le principali misure contenute del nuovo Dpcm anti Covid 19.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza

L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.

Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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