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Elezioni amministrative 2020, la guida: dove, quando e come si vota

Tutte le informazioni utili relative alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

In Abruzzo sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative i cittadini di 62 comuni. Tutte le informazioni ultili.

Sono 62 su 305 i comuni abruzzesi interessati dalle elezioni amministrative per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, tra cui un capoluogo di provincia (Chieti) e due comuni sopra i 15mila abitanti (Chieti e Avezzano) in cui è previsto il turno di ballottaggio, nel caso in cui nessuno superi il 50% dei consensi al primo turno.

In provincia dell’Aquila sono 48 i Comuni chiamati al voto amministrativo, 5 in provincia di Teramo, 5 in Provincia di Chietie e 4 in provincia di Pescara.

Elezioni amministrative, quando si vota.

Per le elezioni amministrative 2020 si vota domenica 20 e lunedì 21. I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Per il turno di ballottaggio (che interesserà eventualmente i soli comuni di Chieti e Avezzano) si voterà il 4 e 5 ottobre, nelle stesse fasce orarie.

Il voto al tempo del Covid 19.

Il decreto di indizione del voto ha sottolineato la necessità di garantire il diritto di voto anche per quanti sono sottoposti a terapia anti-Covid o in quarantena. Ecco quindi che nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti Covid, verranno costituite sezioni elettorali ospedaliere. Esse saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per il Coronavirus. Queste persone dovranno far pervenire – tra il decimo ed il quinto giorno precedente le consultazione – al sindaco del Comune di residenza una dichiarazione che attesta la volonta’ di esprimere il voto presso il proprio domicilio ed un certificato che indichi la condizione di contagiato. Il voto verrà raccolto “durante le ore in cui e’ aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore”.

Elezioni amministrative, come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti.

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può: a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno; b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata: a) la lista a cui appartiene il candidato votato; b) il candidato a consigliere votato; c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato. Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.  Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

È disciplinata l’ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Elezioni nei comuni con più di 15mila abitanti, previsti ballottaggio e voto disgiunto.

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

I nuovi consigli e le giunte.

Il numero dei nuovi consiglieri e degli assessori è disciplinato in base al numero di abitanti.

Per i comuni fino a 3mila abitanti (la maggior parte chiamati al voto in Abruzzo), il numero dei consiglieri comunali è pari a 10. Da 3001 a 10mila abitati, i consiglieri salgono a 12. Ad Avezzano e Chieti, che rientrano nella fascia 30mila/100mila abitanti, veraano eletti 24 consiglieri.

Per quanto riguarda le giunte, invece, 2 sono gli assessori per i comuni fino ai 3mila abitanti, 4 per i comuni tra i 3001 e i 10mila abitanti, 5 assessori per i comuni da 10001 ai 30mila abitanti, e 7 per i comuni tra i 30001 e i 100mila abitanti.

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