Cronaca

Buoni postali e prescrizione sisma, Poste condannate al rimborso

Buoni postali e prescrizione sisma, Poste italiane condannate al rimborso. Il ricorrente è residente nella zona del cratere.

Poste italiane condannate a rimborsare i buoni postali prescritti.

La condanna alle poste e il rimborso dei buoni è conseguente alla sospensione della prescrizione legata al sisma del 2009 e del 2016/2017.

Lo rende noto l’avvocato Marcello Padovani, che difendeva gli interessi di un cliente residente nel cratere del sisma che aveva fatto causa alle Poste per far valere il diritto alla riscossione dei buoni in virtù della sospensione della prescrizione legata agli eventi sismici degli ultimi 11 anni.

L’uomo, come si legge nella decisione, era intestatario di due buoni fruttiferi postali (BFP) appartenenti alla serie AA2, emessi da Poste italiane.

I buoni erano stati sottoscritti in data 2.7.2001, ma di essersi visto rifiutare il rimborso, richiesto in data 22.8.2019, in ragione dell’intervenuta prescrizione del credito portato dai titoli.

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Il ricorrente contesta tuttavia il rifiuto dell’emittente in ragione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 pubblicata in Gazzetta Uff. n. 81 del 7.4.2009, secondo la quale “per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”.

Di conseguenza, la prescrizione dei BFP oggetto di ricorso, originariamente prevista per il 31.12.2018, deve intendersi prorogata “per 9 mesi, o 268 giorni (dal 7 aprile al 31 dicembre 2009)”, e quindi ad una data posteriore a quella della richiesta di rimborso. Chiede pertanto il rimborso del buono con gli interessi maturati a scadenza.

Essendo stato i titoli emessi in data 2.7.2001, la prescrizione è maturata il 2.7.2018; anche poi calcolando la proroga di 9 mesi prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il termine sarebbe scaduto ad aprile 2019, mentre il rimborso venne richiesto il 22.8.2019.

Il Collegio, ha diposto che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

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