Regione abruzzo

Smaltimento dpi, sanzioni più incisive

Dpi anti Coronavirus all'interno delle attività produttive, occhio a come si smaltiscono. La Regione chiede giro di vite ai Comuni.

Ordinanza regionale sullo smaltimento dei dpi utilizzati all’interno delle attività produttive. Modalità e controlli, la Regione chiede ai Comuni di rendere “più incisive le sanzioni”.

Con l’ordinanza n. 66, l’assessore Nicola Campitelli e il presidente Marco Marsilio dispongono quanto segue: i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all’interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in relazione alle caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti”.

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La stessa ordinanza prevede che “in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all’OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell’Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico; in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l’OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016; i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini e, al fine di scoraggiare l’inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI; i Comuni rendano più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, adottando misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanando l’applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse; in relazione ai punti 1) e 2), ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. sono derogate temporaneamente le seguenti normative riferiti all’uso e smaltimento dei DPI: a. Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984; b. DPR 15 luglio 2003, n. 254; c. L.R. 45/07 e s.m.i., di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti – dpc026, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es. vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente; le disposizioni del presente decreto trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e comunque in relazione a quanto disposto in merito da provvedimenti nazionali;
– di comunicare il presente provvedimento, a cura del SGR – dpc026, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive; nonché alle Prefetture, al Presidente dell’AGIR, alle Province abruzzesi ed all’ARTA – Direzione Generale”.