Attualita'

Coronavirus ferma la Giustizia, tribunali deserti e udienze annullate

Coronavirus, stop alla giustizia: stop alle attività nei tribunali. Udienze rinviate e tribunali deserti.

Il Coronavirus ferma la Giustizia, con un blocco alle udienze sia civili che penali che si protrarrà almeno fino alla fine del mese.

Tribunali e aule di giustizia vuote; non solo all’Aquila, ma in tutta Italia.

Scenario spettrale ieri mattina per un avvocato aquilano che si è trovato in trasferta nella Capitale per depositare un atto urgente. Il Palazzo di giustizia di piazzale Clodio all’ora di punta era praticamente deserto.

tribunale roma

In ogni caso, il DL n. 11/2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri prevede misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza da Coronavirus/COVID-19 e contenere gli effetti negativi sull’attività giudiziaria.

È introdotto, con efficacia immediata, un “periodo cuscinetto”, intercorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. In tale forbice temporale, salve le eccezioni previste dallo stesso d.l.:

– le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e, per l’effetto, non saranno tenute;
sono sospesi i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni richiamate dal d.l.;
ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio medesimo è differito alla fine di detto periodo.

Eccezione alla regola del rinvio d’ufficio

Saranno normalmente tenute:

in ambito civile:

– udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

– nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

– nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

– nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

– nei procedimenti di cui all’art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

– nei procedimenti di cui all’articolo 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;

– nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

– nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE;

– nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del c.p.c. e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

in ambito penale:

– udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

– udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

– udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

– udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

– udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

– udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Misure organizzative specifiche fino al 31 maggio

Il periodo “cuscinetto”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di avere un tempo adeguato al fine di realizzare specifiche misure organizzative, la cui efficacia è stabilita fino al 31 maggio 2020.

Il d.l. prevede che, a decorrere dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, “negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Videoconferenze e collegamenti da remoto

Ferma l’applicazione del disposto di cui all’articolo 472, c. III, del codice di rito penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (lunedì 9 marzo) e sino al 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è garantita, ove possibile, mediante: videoconferenze, collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai c. III, IV e V dell’articolo 146-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Colloqui a distanza

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e fino al 22 marzo 2020, i colloqui coi congiunti o con ulteriori persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, attraverso, ove possibile: apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente.

Permessi premio e regime semilibertà

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, alla magistratura di sorveglianza è affidata la facoltà di sospendere, nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, la concessione: dei permessi premio (di cui all’articolo 30-ter della l. 26 luglio 1975, n. 354), del regime di semilibertà (ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121).

#vinciilvirus

 

leggi anche
biomedici
Coronavirus-dilloalcapoluogo
Biomedici, guerrieri al tempo del Coronavirus
tribunale
Cronaca
Coronavirus L’Aquila, prima udienza via webcam
tribunale
Cronaca
Interrogatorio affollato, dimenticati i protocolli Covid
giustizia
Giustizia
Tribunali L’Aquila, si riparte ma al rallentatore
protesta avvocati giustizia ferma l'aquila
Post covid
Giustizia ferma, gli avvocati protestano a L’Aquila: “Al ristorante sì, in Tribunale no”
tribunale l'aquila
Giustizia
Tribunale L’Aquila, giustizia al rallentatore causa Covid19