Forestali, il Tar dell’Aquila respinge ricorso su accorpamento

21 gennaio 2020 | 05:30
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Forestali, il Tar dell’Aquila respinge ricorso su accorpamento

Il Tar dell’Aquila respinge il ricorso di 28 ex Forestali: l’accorpamento è legittimo.

Il Tar dell’Aquila con la sentenza del 16 gennaio, respinge il ricorso di 28 ex forestali, ostili all’accorpamento con i Carabinieri.

Il Tar (presidente Umberto Realfonzo, relatore Mario Gabriele Perpetuini, Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere), vista la “novità della questione di diritto”, ha tuttavia ritenuto opportuno compensare le spese di lite.

A rivolgersi alla giustizia amministrativa sono stati Pietro Adani, Fabrizio Amadio, Pierluigi Amarii, Michele Ammanniti, Gregorio Antonacci, Orazio Bafile, Renzo Baldassarre, Marino Buttari, Angelo Campana, Stefano Cerasoli, Michele Cirillo, Andrea Corsi, Giuliana D’Emilio, Leonardo Di Battista, Piero Di Edoardo, Fabrizio Di Maddalena, Marco Di Marco, Roberta Di Sabatino, Maurizio Ferrauto, Luca Festuccia, Antonio Filipponi, Luisa Frittella, Marcello Giannangeli, Silvan Macinati, Piero Malizia, Lara Mandozzi, Rosario Morelli, Pierluigi Raschiatore.

Tutti chiedevano l’annullamento del provvedimento con il quale sono stati assegnati all’Arma dei Carabinieri a far data dal primo gennaio 2017, e in particolare dei decreti di inquadramento e attribuzione grado militare.

Come riporta Il Centro, a sostegno del ricorso hanno eccepito una serie di violazioni, ma il Tar ha osservato che i primi tre motivi, relativi a profili di illegittimità Costituzionale, sono già stati affrontati e chiariti dalla Consulta.

L’accorpamento, oltre a consentire economie di scala – aveva già evidenziato il giudice delle leggi – non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi – nella prospettiva del legislatore – a incrementare l’efficienza nell’esercizio delle funzioni trasferite”.

Anche sulla questione relativa all’attribuzione del grado militare i giudici del Tar si sono rifatti alla sentenza della Corte Costituzionale: “All’interessato che scelga di non transitare nell’Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia – hanno sottolineato i giudici della consulta – rimane la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale, anche se con una trasformazione del contratto di lavoro. Il passaggio dallo status civile a quello militare, sottolineano i giudici, è dunque avvenuto in assenza di un meccanismo coercitivo”.

Respinto dal Tar anche il quarto motivo di ricorso in base al quale la stretta tempistica concessa avrebbe comportato l’impossibilità di compiere scelte ponderate, “ma non entrano nello specifico – si legge nella sentenza – individuando, concretamente, eventuali errori compiuti dall’Amministrazione durante l’istruttoria“.