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Call center, stop al telemarketing molesto

Call center: stop al telemarketing "selvaggio", grazie all'ampliamento del registro delle opposizioni alla telefonia mobile.

Chiamate invasive da parte di call center sul telefono cellulare e anche sul fisso?

Finalmente si può dire basta, grazie all’arrivo, previsto per il 2020, di un registro delle opposizioni per evitare il telemarketing “selvaggio” da parte dei call center.

Per mettere uno stop alle continue chiamate da parte dei call center per il telemarketing, che per qualcuno sta diventando una specie di 2incubo”, si riunirà anche il prossimo Consiglio dei Ministri che esaminerà un provvedimento mirato a espandere il registro delle opposizioni.

Sono interessati dal provvedimento circa 83 milioni di numeri legati al mondo dei call center; il registro delle opposizioni, fino ad ora, era riservato solo ai telefoni fissi.

I tempi, però, non saranno brevissimi. Per vedere in azione il registro, l’iter prevede, dopo il Consiglio dei ministri, anche una consultazione con gli operatori e le associazioni dei consumatori.

Secondo quanto anticipa Il Sole 24 Ore, poi, dopo la piena operatività del servizio che dovrebbe arrivare per fine 2020, chi vorrà fare telemarketing dovrà consultare il registro dove è indicato chiaramente se l’utente abbia dato il suo assenso.

Per accedere a questo database, è prevista una tariffa annuale al Ministero dello Sviluppo o al gestore telefonico.

Che cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni? (Rpo)

Il Registro Pubblico delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. 178 del 2010 e aggiornato nel 2018 con il D.P.R. 149 è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.

Con l’istituzione del registro è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea.

L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento europeo 679 del 2016. 

L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità: web (compilazione di un modulo elettronico), telefono (chiamata al numero verde RPO) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo), raccomandata.

L’operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito.

La violazione del diritto di opposizione degli utenti – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dall’art. 83, par. 5, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.