Terremoto

Azzerati gli interessi delle rate sospese

di Fulgo Graziosi

Nella seduta del 31 ottobre 2014 il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario accolse le tesi sostenute da una giovane Avvocatessa aquilana, Patrizia Vittorini, in ordine alle rate sospese dei mutui per effetto del sisma dell’aprile 2009.

Quel terremoto non ha soltanto sconvolto l’assetto urbano e sociale della città e dei cittadini, ma ha provocato anche effetti negativi nella normale gestione contabile dei mutui ipotecari. Eppure, le Banche dichiararono pubblicamente di voler andare incontro alle reali esigenze degli utenti danneggiati dal sisma. Nella sostanza, però, l’annuncio bancario restò solamente tale. In realtà i clienti non hanno avuto alcuna agevolazione, neppure sotto il profilo della umana comprensione.

L’Avvocatessa aquilana, nell’interesse degli assistiti che avevano chiesto l’estinzione di mutui contratti l’anno prima del terremoto, contestò le risultanze del piano economico proposto dalla Banca, soprattutto per la voce relativa al calcolo degli interessi. Le trattative di composizione della vertenza non andarono a buon fine, per cui fu necessario ricorrere al giudizio del Collegio romano dell’Arbitro Bancario Finanziario che, dopo aver criticamente esaminato i contenuti del ricorso dell’Avvocatessa Vittorini, le controdeduzioni contenute nella documentazione dell’Intermediario e la relazione della Segreteria tecnica, ha fissato con estrema chiarezza gli ambiti della corretta applicazione degli interessi in fase di estinzione dei mutui, stabilendo, al comma 5 del Diritto della richiamata decisione, che: “quanto al dubbio se tali interessi debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sull’intero capitale residuo lo stesso fondamento di tali interessi di sospensione, che si aggiungono a quelli contrattuali che risultavano già ab origine calcolati sull’importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento, fa sì che essi debbano calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero residuo debito, come invece vorrebbe l’Intermediario”. Dopo di che inizia la procedura di notifica della decisione arbitrale all’Istituto di Credito e la successiva rettifica del piano finanziario proposto per l’estinzione del mutuo.

In parole povere, la pretesa bancaria del pagamento degli interessi calcolata in una decina di migliaia di euro, per effetto della predetta decisione arbitrale, si è ridotta a poche centinaia di euro. Da questo momento inizia una trattativa abbastanza complessa con l’Istituto di Credito che, pur prendendo atto delle decisioni dell’Arbitro, propone una transazione, offrendo circa due terzi degli interessi riconosciuti ai mutuatari, anche sulla scorta di un orientamento dettato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario. La proposta di transazione, pur apparentemente allettante, si allontana dai canoni della corretta, trasparente e dovuta gestione della materia. Sia nella sostanza che nell’etica.

Proviamo a fare la prova del nove. Se l’Istituto, per effetto della decisione arbitrale, fosse venuto a trovarsi nella posizione della ragione quale sarebbe stata la definizione della vertenza? È facile da intuirne la soluzione. I mutuatari avrebbero dovuto pagare quanto deciso dal Collegio Arbitrale senza escludere la possibilità dell’aggiunta degli ulteriori interessi per il ritardato pagamento, decorrenti dalla data di apertura della controversia. Non vogliamo assumere le vesti di paladini in difesa dei diritti dei cittadini aquilani feriti nei sentimenti e sconvolti socialmente dal terremoto del 2009. Vorremmo soltanto invitare tutti gli Istituti di Credito operanti sul territorio di mantenere fede alle promesse fatte agli aquilani nella piena osservanza delle decisioni arbitrali degli organi superiori.