Trasferimento nullo

Avezzano, sconfitto il Jobs Act

E’ destinata a produrre effetti rivoluzionari la pronuncia del Giudice del Lavoro di Avezzano, Giuseppe Giordano, in tema di “TRASFERIMENTO” e DEMANSIONAMENTO del dipendente.
Una sorta di “Scacco” al Jobs act.
La vicenda è quella di di un dipendente di una grossa azienda Nazionale, Direttore di Livello A1 dell’Ufficio più grande e prestigioso della Marsica, che a seguito di un TRASFERIMENTO, disposto dall’azienda, fu destinato ad un Ufficio più piccolo e di minore importanza per qualità e volume dell’attività svolta, comportante, tra l’altro, anche una significativa riduzione di stipendio.
La nuova normativa, definita “Jobs act”, ha infatti introdotto un nuovo approccio nella trattazione dell’istituto, identificabile nella decisione dell’Esecutivo di abbandonare il concetto di “equivalenza”, al quale la vecchia disciplina riconduceva la legittimità dell’assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, a favore di quello del mero “inquadramento contrattuale”.
Più precisamente, in base a tale nuovo principio, il datore di lavoro, nell’atto di adibire un dipendente a nuove mansioni, non è più obbligato a tener conto, congiuntamente, sia del dato formale (vale a dire del medesimo inquadramento professionale), sia del dato concreto (cioè che le nuove mansioni siano confacenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente), ma solo della circostanza che le nuove mansioni, anche se obiettivamente inferiori alle precedenti, siano comunque riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Il ricorrente, patrocinato dall’avv. Mario Limone, del Foro di Avezzano, lamentava, infatti, di aver subito un ingiusto “demansionamento”, con un conseguente depauperamento del bagaglio professionale acquisito nei molti anni di servizio, oltre che la lesione della propria immagine e dignità lavorativa.
Con una “coraggiosa e rivoluzionaria” pronuncia (Ordinanza n. 2665/2016), decisamente in controtendenza rispetto alla citata Riforma, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano – Dott. Giuseppe Giordano, accogliendo integralmente le ragioni della difesa del ricorrente, dichiarava l’inefficacia del TRASFERIMENTO del dipendente al nuovo Ufficio e ne disponeva l’immediata riammissione a quello di provenienza, con le mansioni precedentemente svolte.

Nota
Il Giudice, infatti, facendo sue le argomentazioni spiegate dall’avv. Mario Limone e riportando in auge il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in una sentenza recente, sebbene precedente alla Riforma del Lavoro (Cass. n. 17624/2014), così osservava:”… il divieto per il datore di lavoro di variazione “in pejus” ex art. 2103 c.c., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate, di fatto, mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il Giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso…”.
Nel caso di specie, continuava il Giudice, “… il fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’ambito di una consolidata prassi aziendale di avvicendamento dei quadri (cosiddetta “Job rotation”), come sostenuto dalla difesa dell’azienda, non esclude il demansionamento denunciato. (…) Oltretutto, se lo scopo della “Job rotation” è quello di arricchire la professionalità dei quadri attraverso la diversificazione delle esperienze, non si vede come tale risultato possa essere conseguito attraverso l’assegnazione ad un Ufficio ridotto per dimensioni e per volume di affari rispetto a quello di provenienza, in assenza di valutazioni di professionalità negative o di obiettive esigenze organizzative che possano aver giustificato la mancata assegnazione ad un Ufficio di complessità almeno pari a quella del precedente. Per tali motivi, il ricorso è da ritenersi fondato”.