
Nel campo della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia vale una potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Con questa motivazione di fondo la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità di una norma della Regione Abruzzo, l’articolo 3 della legge 28/2012, che nell’ambito di un intervento sulla tutela della salute, dei beni paesaggistici e ambientali, e sulla promozione di uno sviluppo sostenibile, modifica unilateralmente la disciplina precedente in fatto di competenze regionali circa la localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti nelle zone sismiche.
«La disposizione impugnata – scrive la Consulta nella sentenza 182 depositata oggi – stabilendo l’incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione».
«Le norme interposte richiamate – scrive ancora la Corte riferendosi alla normativa in materia – hanno ridefinito, in modo unitario e a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico».