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Gravidanza e lavoro: i diritti delle mamme

Una buona conoscenza delle norme relative alle lavoratrici in gravidanza, renderebbe sicuramente tutto più semplice e donerebbe non poca tranquillità a chi si accinge a vivere questo periodo così bello quanto delicato.

A prescindere dalla nuova riforma del lavoro, approvata con il governo Monti, i diritti delle mamme sono stati già previsti dal Testo Unico 151/2001. Per prima cosa alla donna in stato interessante, laddove la gravidanza sia a rischio, spetta un periodo di astensione dal lavoro quando le condizioni dello stesso, o anche ambientali, possono sottoporla ad un rischio per sé e per il bambino. Sempre a tutela della salute, il testo unico prevede un periodo totale di 5 mesi di maternità che possono essere goduti o post parto, o spezzati pre e post gravidanza, a seconda delle necessità della madre.

Sia per le lavoratrici autonome, che per quelle dipendenti, la domanda di indennità per maternità va presentata in carta semplice all’INPS a partire dal terzo mese dopo il parto. Durante la maternità, la donna ha diritto ad un’indennità dell’ 80% del suo stipendio a carico dell’Inps, che di norma però viene anticipata dal datore di lavoro. Per tali motivi, laddove il datore non rispettasse questi precetti, la pena prevista è l’arresto fino a sei mesi.

Altra tutela importantissima del D. Lsg 151/2001 è relativa ai licenziamenti di donne in gravidanza: nel caso in cui questo venga intimato all’inizio del periodo interessante, fino al primo anno d’età del bambino, sarà nullo salvo casi eccezionali (colpa grave; cessazione dell’attività dell’azienda; scadenza del termine; esito negativo della gravidanza).

Stesso discorso vale anche per le dimissioni; essendo uno strumento per mascherare il licenziamento, può capitare che i datori di lavoro usino questa escamotage per liberarsi delle donne in gravidanza. Tali atti vengono visti quindi con sospetto, e per tale motivo è stato previsto un meccanismo di convalida presso il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, nonché una tutela economica.

Successivamente al parto, sono previste una serie di tutele che possono però variare a seconda se la lavoratrice sia autonoma o dipendente. Per entrambe le categorie, sono previsti i congedi parentali, per i primi 8 anni di vita, sia per consentire ai genitori di conciliare l’attività lavorativa alla crescita del figlio, sia per provvedere a quelle necessità improrogabili del bambino. È il caso, ad esempio, delle visite mediche: entrambe hanno diritto a dei giorni di astensione. Tuttavia le lavoratrici dipendenti devono presentare una domanda specifica al datore di lavoro, e giustificare poi dopo con un certificato, la loro assenza.

Infine con la Riforma Monti è stato previsto anche un bonus babysitter di 300 euro. È un’indennità che viene concessa alle mamme lavoratrici, per babysitter o asilo nido. Per quanto però la riforma abbia previsto quest’ulteriore vantaggio, ancora devono essere definiti termini e modalità di richiesta. Di certo è un contributo che verrà erogato solo a 11.000 mamme, che verranno selezionate in base al reddito dichiarato con il modulo ISEE.

[i]Fonte: Espertilavoroecarriera.it[/i]