Senato legge di bilancio

Legge di Bilancio e Decreto Fiscale per L’Aquila

Legge di bilancio: il Senato approva le misure per L’Aquila e le zone terremotate del Centro Italia.

Due milioni per la sede aquilana del Maxxi 

– 1,5 milioni di risorse aggiuntive per il Gssi

 

PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione delle opere pubbliche post-sisma sono a carico della contabilità speciale, quindi del Commissario e non delle stazioni appaltanti.

 

ISTRUTTORIA AI COMUNI E NON PIU’ AGLI USR

I Comuni hanno il compito di effettuare l’attività istruttoria e di procedere all’adozione dell’atto finale relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo modo, sono stati definitivamente chiariti i compiti di Comuni e degli Uffici speciali regionali per la ricostruzione. In funzione di semplificazione, è prevista la possibilità di istituire presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione uno sportello unico per le attività produttive che, per tutti i Comuni coinvolte, espleta in modo unitario tutte le attività di competenza relative alla ricostruzione.

 

CONTRIBUTI ANCHE PER CHI HA COSTRUITO PRIMA DEL DL 189

Prevede l’erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo a immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 nell’immediatezza dell’evento stesso e quindi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016.

 

SCHEDE AEDES: BASTA LA CILA

Disciplina le procedure accelerate per l’immediata riparazione con rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danno lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AEDES. Il titolo abilitativo richiesto è la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Semplificazione perché in precedenza era richiesta in alcuni casi la SCIA che prevede un procedimento più complesso.

Inoltre:

1) si prevede il prolungamento del termine per la presentazione delle AEDES relative ai lavori edilizi di riparazione o ripristino edifici con danni lievi dal 31 dicembre 2017 al 30 aprile 2018, con possibilità, mediante apposita ordinanza commissariale, di prevedere – per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018 – un ulteriore differimento dello stesso;

  1. b) si conferma che l’inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della documentazione richiesta nelle ordinanze commissariali comporta l’inammissibilità della domanda di contributo; 1 c) si stabilisce, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle domande e della documentazione, anche la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione eventualmente percepito. In tal modo, si ritiene che possano essere adeguatamente contrastate possibili condotte dilatorie nell’avvio e nella realizzazione dei lavori di immediata riparazione, originate dalla percezione da parte degli interessati del contributo di autonoma sistemazione.

 

PROROGA SCHEDE AEDES

Si prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31 MARZO 2018, precisando che l’inosservanza di detto termine, nonché delle modalità di presentazione delle schede AeDES previste dalle ordinanze commissariali determini la cancellazione del professionista dall’elenco dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto legge.

 

CASETTE ABUSIVE (Salva Peppina)

Consente la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo da coloro i quali, nell’immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati nell’urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro abitazione dichiarata inagibile. In particolare, ci si riferisce alle situazioni di chi abbia realizzato in proprio edifici provvisori su aree in sua proprietà, per i quali in assenza di specifiche disposizioni dovrebbero applicarsi le sanzioni previste dal T.U. dell’edilizia per l’esecuzione abusiva di opere edili.

Al riguardo, esclusa ogni ipotesi di sanatoria di interventi abusivi, si è optato per una soluzione incentrata sulla possibilità per gli interessati di avvalersi degli strumenti ordinari, e specificamente della comunicazione di avvio lavori relativa ai manufatti temporanei, purché ne sussistano i presupposti di legge e ricorrano ulteriori condizioni, quali l’edificabilità dell’area su cui è stato realizzato il nuovo immobile, salvo che si tratti di opera manifestamente precaria e agevolmente amovibile, l’oggettiva indisponibilità di altra abitazione per il richiedente nel medesimo Comune, la non eccedenza della volumetria realizzata rispetto a quella dell’edificio distrutto o danneggiato dal sisma etc. L’unica deroga espressa riguarda i pareri paesaggistici e ambientali, che in queste ipotesi potranno essere rilasciati ex post anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa ordinaria, sempre a condizione che quanto realizzato superi il giudizio di compatibilità paesaggistica e ambientale (diversamente, resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa).

Il meccanismo in esame è soggetto a limiti anche sul piano temporale, sotto un duplice profilo:

  1. a) può riguardare soltanto gli immobili realizzati all’indomani degli eventi sismici per sopperire a urgenti esigenze abitative, presumendosi tali soltanto gli edifici realizzati nei territori del c.d. cratere nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 24 agosto 2017;
  2. b) è operativo soltanto a condizione che le comunicazioni siano presentate entro un termine perentorio (individuato, allo stato, nel 31 gennaio 2018) scaduto il quale gli interessati perderanno la possibilità di regolarizzare quanto abusivamente realizzato.

Quanto al rapporto tra il presente meccanismo di regolarizzazione e i contributi concedibili per la ricostruzione degli edifici originari, laddove l’interessato si sia avvalso della comunicazione di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), T.U. edilizia, egli sarà tenuto a rimuovere a proprie spese l’edificio abusivamente realizzato all’esito della concessione del contributo richiesto e dell’ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, del conseguimento di una Soluzione abitativa in emergenza (pertanto, la temporaneità del manufatto potrà estendersi oltre il termine massimo di novanta giorni stabilito dalla norma generale del T.U., e al massimo fino alla conclusione dei lavori di ricostruzione dell’abitazione originaria). L’inosservanza dell’obbligo di rimozione comporta l’applicazione delle sanzioni previsti per la realizzazione di costruzioni in assenza del necessario titolo abilitativo.

Resta fermo che la comunicazione, una volta presentata, determinerà il venir meno del diritto dell’interessato al contributo per l’autonoma sistemazione: la previsione è legata al fatto che – come è noto – la presentazione della domanda di regolarizzazione dell’abuso comporta la perdita di efficacia di tutti i provvedimenti sanzionatori eventualmente emessi nei confronti dell’immobile abusivo, di modo che l’istante può tranquillamente utilizzare l’immobile quanto meno in via provvisoria (salvo che lo stesso non sia ancora ultimato o risulti comunque non ancora abitabile). Va da sé che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione, l’interessato tornerà a poter fruire del C.A.S. qualora non abbia nel frattempo trovato altra soluzione abitativa.

 

PER COLORO CHE HANNO GIA’ FRUITO DI CONTRIBUTI NEL 2009 (ABRUZZO)

mira a rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017. L’intervento si è reso necessario in quanto l’attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante dell’avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei nuovi eventi sismici, cui è stata data concreta attuazione con l’art. 20 dell’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017, si è rivelato complesso e foriero di difficoltà applicative.

Pertanto, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un’unica sede, per quanto possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (decreto legge 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle disciplinate dal decreto n. 189 del 2016 e dalle ordinanze attuative. Il discrimine è individuato attraverso il criterio della c.d. prevalenza, ossia del rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, ed i nuovi danni cagionati dagli eventi più recenti: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi, la procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009; qualora, al contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l’intera procedura di ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.

L’unico temperamento a questa semplice soluzione è previsto dal comma 1 con riguardo all’ipotesi in cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori per il ripristino dell’agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. In questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l’entità, sia liquidato comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di finanziamento nell’iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.

 

EDIFICI PRIVATI SEPPUR AD USO COLLETTIVO PUBBLICO SEGUONO PROCEDURA PRIVATA

contiene alcune modifiche alla disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica contenuta nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016.

In primo luogo, viene prevista l’espunzione dall’ambito di applicazione della disciplina della c.d. ricostruzione pubblica degli interventi relativi a: immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia paritari, strutture sanitarie e socio sanitarie non di proprietà pubblica, immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non utilizzati per le esigenze di culto, nonché degli edifici privati ad uso pubblico. SEGUONO DISCIPLINA RICOSTRUZIONE PRIVATA.  È PIÙ VELOCE E DIMINUISCE IL LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

 

MOLTIPLICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

Prevede l’incremento del numero dei soggetti attuatori (c.d. stazioni appaltanti), quale strumento per velocizzare il processo di ricostruzione.

In particolare, si stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, possano svolgere le funzioni di soggetti attuatori direttamente e non più esclusivamente tramite gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
Inoltre, in considerazione dell’esistenza nei territori delle quattro Regioni interessati di numerosi immobili di proprietà demaniale statale danneggiati dagli eventi sismici, si è ritenuto opportuno estendere la funzione di stazione appaltante anche all’Agenzia del Demanio.

Ancora, sono individuati quali soggetti attuatori le Diocesi per gli interventi sugli edifici in loro proprietà soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica a norma del precedente articolo 14, siano essi o meno sottoposti a vincolo storico-artistico entro il limite di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Oltre il limite in parola, la funzione di soggetto attuatore viene svolta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Infine, viene previsto, sempre nella prospettiva di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi, che i Presidenti delle Regioni, in qualità di vicecommissari, possano delegare, anche in deroga alle previsioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai Comuni o ad altri enti locali, tramite apposito provvedimento, lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dalla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 15.

 

PIU’ CENTRALI DI COMMITTENZA

Prevede l’incremento del numero delle centrali di committenza, quale strumento per velocizzare il processo di ricostruzione.

In particolare, viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Provincie interessate possano avvalersi, oltreché dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali.

 

SOSPENSIONE PAGAMENTI

Prevede:

– differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

– differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

MUTUI

Prevede la possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l’opzione, la sospensione riguarda l’intero importo delle rate in scadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2020, per gli immobili localizzati in una “zona rossa” istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Inoltre, viene stabilito che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l’Associazione Bancaria Italiana provvedano alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi.

LEGGE DI BILANCIO E BOLLETTE

interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrice, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con propri provvedimenti per un periodo limitato. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 31 dicembre 2018 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto danneggiati dal primo evento sismico del 24 agosto 2016), è stabilito che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell’originaria sospensione, si sia attivato spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.

Si stabilisce che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni colpiti dal sisma.

 

ATTIVITA’ DI RICOSSIONE

si prevede che l’attività di riscossione dei tributi, oggetto di sospensione ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, venga ripresa a far data dall’1.6.2018.

 TUTELA DEI TITOLORI DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO DIVERSI DAGLI  USUFRUTTUARI

si prevede l’inserimento tra i beneficiari dei contributi i titolari dei diritti reali di godimento. Obbiettivo: legittimare alla richiesta di contributo i soggetti che effettivamente a seguito degli eventi sismici abbiano perso la disponibilità giuridica dell’edificio in cui abitavano ovvero esercitavano un’attività produttiva.

 

SCHEDA LEGGE DI STABILITA

PROROGA MUTUI COMUNI

 Si prevede, anche per le rate dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016 in scadenza nell’anno 2018, il differimento all’anno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di ammortamento

 

LEGGE DI BILANCIO E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI SOSPESI

 Si proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e la possibilità di avvalersi del finanziamento agevolato previsto dall’art. 11, co. 3, del decreto legge n. 8 del 2017) potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo.