Governo

Danni da maltempo, D’Alfonso Commissario

Una ordinanza che disciplina le procedure di rimborso per i danni diretti causati dal maltempo del gennaio scorso. L’atto è stato confezionato ad hoc per l’Abruzzo e reca la firma del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Luciano D’Alfonso sarà il Commissario delegato a tutte le operazioni di accertamento e risarcimento dei danni diretti da quantificare nelle aree fuori cratere: viene così in qualche modo ascoltata la voce di comuni e intere popolazioni che, non essendo ricomprese nel cratere sismico nemmeno nel secondo decreto terremoto ed avendo patito numerosi danni per le intense precipitazioni di un mese fa, rischiavano di vedersi negato ogni tipo di aiuto, al di fuori di quello immediato.

[Leggi anche: Decreto Terremoto, l’urlo degli esclusi]

Resta la battaglia, più aspra, da combattere: quella sui danni indiretti, per i quali il turismo nel breve e medio termine – per fare solo l’esempio più lampante – sta già pagando dazio, con centinaia di disdette e prenotazioni cancellate.

Ad ogni modo esprime tutta la sua soddisfazione Luciano D’Alfonso

“È la prima volta che un’ordinanza di interesse nazionale viene concepita appositamente per l’Abruzzo – ha commentato D’Alfonso – ed è la prima volta che un presidente di Regione viene incaricato di quantificare i danni diretti al patrimonio privato, ovviamente seguendo procedure ben specificate. Per quanto riguarda i danni indiretti, stiamo lottando per farli inserire nelle procedure di ricognizione”

Al tempo stesso, Confcommercio Abruzzo, proprio sulla scorta dei danni patiti durante l’emergenza combinata maltempo – terremoto, è tornata a reiterare alla Regione la richiesta fatta durante la seduta dello scorso consiglio regionale: la proroga dei saldi invernali fino al 26 marzo 2017.

I dettagli dell’ordinanza

L’art. 4 prevede che il Commissario effettui la ricognizione dei danni riportati dal patrimonio pubblico, privato e dalle attività economiche e produttive. L’art. 5 enuncia le modalità di ricognizione e la scala di priorità degli interventi per quel che concerne il patrimonio pubblico. Gli artt. 6 e 7 disciplinano le modalità di ricognizione degli interventi sul patrimonio privato e sulle attività economiche e produttive. All’art. 8 sono elencate le procedure per la ricognizione del fabbisogno e nell’art. 9 vengono precisate le disposizioni finanziarie.

(e.f.)

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