E il piano d'area?

VAS Gran Sasso, procedura viziata

La VAS – o più precisamente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi, sull’ambiente- torna a far discutere. L’associazione Progetto Montagna ha inviato delle osservazioni alla Regione Abruzzo perché la procedura “risulta formalmente viziata in ragione del fatto che essa deve azionarsi, di norma, nel corso della formazione dello strumento di pianificazione – allo scopo di far concorrere i soggetti competenti e, più in generale, le popolazioni interessate alla valutazione delle scelte ed ai possibili impatti – e non, invece, alla fine del processo stesso”- scrive nella lettera* il presidente Luigi Faccia.
“Come già annunciato dalla nostra Associazione, il 9 ottobre via mail ed il 10 ottobre il protocollo della Regione Abruzzo, sono state presentate le Osservazioni al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. E come promesso, sempre nella stessa occasione, le rendiamo pubbliche, nello spirito della più ampia trasparenza e di una precisa informazione verso i cittadini del Comune dell’Aquila. Le osservazioni sono quattro e vanno ad interessare vari aspetti della procedura di VAS ed in particolar modo si pone l’accento su due aspetti fondamentali.
Il primo è la mancata perimetrazione del P.S.T. (Piano d’Area del Gran Sasso Aquilano) sulla cartografia di Piano allegata alla V.A.S. compresi gli interventi in esso previsti che risultano, così, artatamente esclusi da ogni corretta valutazione. Ciò appare in netto contrasto con la pianificazione e programmazione regionale e determina disparità di trattamento dello stesso P.S.T. rispetto a tutti gli altri Piani di pari livello che sono, viceversa, riportati ed analizzati nel Rapporto Ambientale.
Il secondo e non per importanza, è l’aver perimetrato le aree di massima tutela (“Zona A”) con un mero criterio “topografico”, ovvero tracciandone i confini lungo curve di livello predefinite (2100 mt.), senza fare una seria valutazione dei fattori antropici, vegetazionali, faunistici, geomorfologici, climatici, paesaggistici, indispensabile rispetto alle finalità stesse della V.A.S. ed al conseguente obiettivo primario di perseguire il superiore interesse pubblico nella relativa pianificazione. Questa bizzarra operazione ha fatto sì che il Monte Scindarella e Monte S. Gregorio rientrassero nella Zona A di massima tutela della nuova Zonazione proposta, proprio dove, per pura combinazione, è previsto l’arrivo dell’impianto di collegamento con la Fossa di Paganica.
Lasciamo i commenti ed il giudizio ai cittadini della città capoluogo”.

*Osservazioni alla Vas – Lettera integrale
Premessa.
Si segnala che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica avviata dalla Regione Abruzzo sul Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, risulta formalmente viziata in ragione del fatto che essa deve azionarsi, di norma, nel corso della formazione dello strumento di pianificazione – allo scopo di far concorrere i soggetti competenti e, più in generale, le popolazioni interessate alla valutazione delle scelte ed ai possibili impatti – e non, invece, alla fine del processo stesso.
Detto, quindi, della anomalia procedurale segnalata e della conseguente inefficacia del procedimento, si rileva, in via generale, la incompletezza – che ne deve determinare anche il carattere di “irricevibilità” – del Rapporto Ambientale predisposto dalla Regione che non consente valutazioni di merito sia in relazione agli elaborati cartografici – in scale e con rappresentazioni inadeguate – sia in relazione all’apparato normativo eccezionalmente confuso.
Il contenuto delle seguenti osservazioni è centrato, principalmente, sull’equivoco che si intende costruire in relazione al Piano d’Area del Gran Sasso aquilano.
Il “Progetto Speciale Territoriale per l’area di particolare complessità Scindarella – Monte Cristo” è stato adottato con Delib. G.R. n.6437 del 28 dicembre 1995, adeguato alle osservazioni a seguito del parere C.R.T.A. n.3/E del 30 luglio 1997 e rielaborato nella stesura definitiva dopo la Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2003, convocata ai sensi dell’art.6 bis della L.R.18/83, nel corso della quale è stata stipulata la relativa intesa tra Regione Abruzzo ed Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Piano è stato quindi adeguato – con la sostituzione delle tavole 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 con la planimetria generale in scala 1:10.000 e delle Norme Tecniche di Attuazione – e successivamente approvato.
In seguito al completamento della procedura di Valutazione di Incidenza, richiesta dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE su detto Piano d’Area, il Consiglio Regionale con deliberazione n.135/5 del 18 maggio 2004 lo ha approvato per quanto di competenza; infine, il Consiglio Comunale dell’Aquila, con deliberazione n.46 del 6 maggio 2005 ha recepito il Progetto Speciale Territoriale e contestualmente ha dato atto che esso costituisce “Variante al Piano Regolatore Generale”.
Relativamente alle previsioni legate allo sviluppo per le infrastrutture a servizio del turismo montano, il P.S.T. prevede, sostanzialmente, la razionalizzazione del sistema di impianti a fune esistenti nelle stazioni di Monte Cristo, Fossa di Paganica e Campo Imperatore, verso un loro ammodernamento e collegamento funzionale; ciò con il dichiarato duplice obiettivo di integrare il sistema di trasporti verso le aree turistiche in quota mediante impiego di sistemi ad elevata sostenibilità ambientale e di determinare un sensibile rilancio – atteso da decenni – delle attività turistiche e ricreative destagionalizzate e di quelle connesse agli sport invernali.
Osservazione n°1.
Le cartografie di Piano allegate alla V.A.S. non riportano il perimetro del suddetto P.S.T. (Piano d’Area del Gran Sasso aquilano) né gli interventi in esso previsti che risultano, così, artatamente esclusi da ogni corretta valutazione. Ciò appare in netto contrasto con la pianificazione e programmazione regionale e determina disparità di trattamento dello stesso P.S.T. rispetto a tutti gli altri Piani di pari livello che sono, viceversa, riportati ed analizzati nel Capitolo 3 del Rapporto Ambientale.
Eppure i redattori del Rapporto Ambientale non possono non essere a conoscenza che l’area in questione è un’Area di particolare complessità (art. 6 della normativa del vigente P.R.P.), così come indicato nella cartografia (Tav. 29) a pag. 23 del Rapporto, per la quale è stato redatto e approvato uno specifico Piano d’Area, come detto, vigente a tutti gli effetti previa sottoscrizione di apposita intesa tra Regione Abruzzo ed Ente Parco avvenuta nel 2003.
Si richiede, pertanto, di inserire integralmente il Piano d’Area del Gran Sasso aquilano nella zonizzazione del Piano del Parco e nella relativa documentazione di V.A.S.
Osservazione n°2.
Per quanto in premessa si riscontra una inammissibile confusione sul piano normativo, in particolare nei seguenti punti:
pag. 12 zone d)
Opere e manufatti: nelle zone d) sono ammessi gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, purché recepiti dal Piano del Parco e dalle varianti o dai nuovi strumenti approvati d’intesa con l’Ente Parco, previo espletamento della procedura di cui al titolo III
pag. 15 zone d3)
La formazione o la revisione degli strumenti urbanistici tiene conto delle indicazioni del Piano pluriennale economico e sociale e dell’indirizzo generale di Piano del Parco di limitare al massimo forme di utilizzazione turistico-ricettiva del suolo che non comportino il riuso del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento a quello storico.
pag. 15-16 zone d5)
Bacini sciistici
sono le aree, sottese agli impianti sciistici indicati nell’elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell’Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni
Ed infine:
Norma transitoria
fino all’approvazione definitiva del presente Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell’allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Le intese relative agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, ai piani di dettaglio di iniziativa diretta dell’Ente, o ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III possono essere stipulate subito dopo l’approvazione del Piano del Parco da parte del consiglio direttivo.
Si richiede, pertanto, di inserire integralmente il Piano d’Area nella zonizzazione del Piano del Parco e nella relativa documentazione di V.A.S., specificando in normativa che valgono i regimi d’uso e d’intervento in esso previsti rispetto ai quali, ove si ritenesse ammissibile la procedura di V.A.S. in corso, si valuteranno i loro effetti considerando il relativo impatto come uno “stato di fatto”.
Osservazione n°3
Nella relazione di sintesi del Rapporto Ambientale, a pagina 16, viene fatto un esplicito riferimento alla mobilità sostenibile all’interno del Parco senza tenere nel minimo conto le opportunità offerte dal sistema di impianti a fune previsto nel P.S.T. vigente che consentirebbe un collegamento diretto tra le aree a bassa quota (Monte Cristo e Fonte Cerreto) con quelle di accesso a Campo Imperatore, riducendo quasi a zero l’uso della viabilità su gomma e, conseguentemente, le emissioni atmosferiche ed acustiche verso alcuni tra i più sensibili recettori segnalati dalla Rete Natura 2000.
Si richiede di prendere formalmente atto della necessità ed opportunità di realizzare la rete di impianti di trasporto a fune prevista nel vigente Piano d’Area quale unica alternativa sostenibile ai trasporti su gomma verso le aree turistiche in quota.
Osservazione n°4
Non risponde ad alcun principio urbanistico né ambientale l’aver perimetrato le aree di massima tutela (“Zona A”) con un mero criterio “topografico”, ovvero tracciandone i confini lungo curve di livello predefinite. Ciò è incompatibile con una seria valutazione dei fattori antropici, vegetazionali, faunistici, geomorfologici, climatici, paesaggistici indispensabile rispetto alle finalità stesse della V.A.S. ed al conseguente obiettivo primario di perseguire il superiore interesse pubblico nella relativa pianificazione.
Si richiede di riproporre criteri sostenibili di perimetrazione delle aree di massima tutela, adeguati all’obiettivo essenziale di perseguire ogni superiore interesse pubblico compatibilmente con le azioni di tutela e salvaguardia dell’ambiente naturale.
Per quanto sopra si fa riserva di impugnare nelle sedi opportune l’intero procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avviato dalla Regione Abruzzo.

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