Quarto lotto

Amatrice-Montereale-L’Aquila, la sentenza TAR non ha annullato l’aggiudicazione alla Toto CG

Da parte del TAR de L’Aquila  non c’è stato nessun ribaltamento nell’assegnazione della gara per la progettazione ed esecuzione del quarto lotto della “Statale Picente” Amatrice-Montereale-L’Aquila. L’accogliento, nelle scorse settimane, del ricorso presentato da Astaldi contro Anas, si fonda su un rilievo formale, che non cambia però la sostanza dei fatti.

Nel settembre 2015, a conclusione di una regolare procedura di gara,  Anas ha assegnato alla Toto Costruzioni Generali la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori. Escludendo la società Astaldi la cui offerta è stata giudicata “anomala”.

Quella decisione rimane valida, come emerge dalla lettura delle sentenza del 27 gennaio scorso, quando il Collegio del Tribunale Amministrativo ha rilevato un vizio: il provvedimento di esclusione di Astaldi è stato “convalidato dalla Commissione di gara, senza essere convalidato dall’organo Anas competente”.

La stessa sentenza del Tribunale non contiene però alcun dispositivo di riassegnazione della gara ad Astaldi, a svantaggio della Toto CG. Né c’è stato da parte dei giudici amministrativi un pronunciamento nel merito circa i motivi sostanziali che hanno portato alla esclusione di Astaldi, tali da ribaltare le sorti della gara d’appalto.  I giudici si sono limitati a osservare il difetto formale: l’esclusione di Astaldi doveva anche essere “recepita dalla stazione appaltante”, Anas appunto e non solo dalla Commissione di gara.

Mentre nelle sostanza, con riguardo all’operato e ai rilevi che hanno portato la Commissione di Gara ad escludere l’Astaldi,  il TAR si era già pronunciato, avallandone le decisioni, giudicate fondate. Il 4 novembre 2015, infatti, il  TAR  ha respinto la richiesta Astaldi di sospendere il provvedimento che la escludeva, con un argomento chiaro: “Il ricorso non manifesta apprezzabile fumus”.

Alla luce di questa doppia lettura, i legali della Toto Spa ritengono che si possa  ragionevolmente prevedere che da parte di Anas si arriverà a un provvedimento il quale  non potrà che ribadire le ragioni dell’esclusione e l’aggiudicazione dell’appalto in favore del gruppo abruzzese.