Da parte del TAR de L’Aquila non c’è stato nessun ribaltamento nell’assegnazione della gara per la progettazione ed esecuzione del quarto lotto della “Statale Picente” Amatrice-Montereale-L’Aquila. L’accogliento, nelle scorse settimane, del ricorso presentato da Astaldi contro Anas, si fonda su un rilievo formale, che non cambia però la sostanza dei fatti.
Nel settembre 2015, a conclusione di una regolare procedura di gara, Anas ha assegnato alla Toto Costruzioni Generali la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori. Escludendo la società Astaldi la cui offerta è stata giudicata “anomala”.
Quella decisione rimane valida, come emerge dalla lettura delle sentenza del 27 gennaio scorso, quando il Collegio del Tribunale Amministrativo ha rilevato un vizio: il provvedimento di esclusione di Astaldi è stato “convalidato dalla Commissione di gara, senza essere convalidato dall’organo Anas competente”.
La stessa sentenza del Tribunale non contiene però alcun dispositivo di riassegnazione della gara ad Astaldi, a svantaggio della Toto CG. Né c’è stato da parte dei giudici amministrativi un pronunciamento nel merito circa i motivi sostanziali che hanno portato alla esclusione di Astaldi, tali da ribaltare le sorti della gara d’appalto. I giudici si sono limitati a osservare il difetto formale: l’esclusione di Astaldi doveva anche essere “recepita dalla stazione appaltante”, Anas appunto e non solo dalla Commissione di gara.
Mentre nelle sostanza, con riguardo all’operato e ai rilevi che hanno portato la Commissione di Gara ad escludere l’Astaldi, il TAR si era già pronunciato, avallandone le decisioni, giudicate fondate. Il 4 novembre 2015, infatti, il TAR ha respinto la richiesta Astaldi di sospendere il provvedimento che la escludeva, con un argomento chiaro: “Il ricorso non manifesta apprezzabile fumus”.
Alla luce di questa doppia lettura, i legali della Toto Spa ritengono che si possa ragionevolmente prevedere che da parte di Anas si arriverà a un provvedimento il quale non potrà che ribadire le ragioni dell’esclusione e l’aggiudicazione dell’appalto in favore del gruppo abruzzese.